STATUTO

 

 

ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti del C.C. è costituita con sede in Vignola, Via Ponte Muratori n. 6, un’Associazione non commerciale che assume la denominazione "Casa del Tempo".

Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti.

 

 

Art.2 L’Associazione ha come scopo il promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e attività tra le persone senza alcuna intermediazione di carattere monetario e aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi e questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato. L’Associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche e attività pratiche volte a consentire una migliore articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura al fine di sviluppare un’ottimale gestione dei tempi di vita personale e sociale. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 3 L’Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale, finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

 

Art. 4 L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 16mo anno di età, gli Enti e le Associazioni che sono mosse da spirito di solidarietà con le modalità previste dal regolamento. Sono previste tre tipologie di soci: fondatori, ordinari e sostenitori. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo. L’ammissione è perfezionata dal versamento della quota associativa il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’Assemblea ordinaria.

 

Art. 5 Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci. I soci maggiorenni e minorenni hanno diritto di elettorato attivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. E’ prevista la possibilità di delega unicamente in caso di approvazione del bilancio consuntivo. Alle cariche sociali possono accedere solo i soci che abbiano compiuto il 18mo anno d’età.

 

Art. 6 I soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera e delle quote annuali, fissati dall’Assemblea;

b) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a o b o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito dell’associazione. L’esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, può essere rimessa all’Assemblea dei soci.

 

Art.7 La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il Fondo comune della stessa ed è costituito: dalle quote sociali, dai contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti, da donazioni di modico valore e da proventi derivati da attività sociali. Durante la vita dell’Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione del Fondo comune nè la restituzione della quota annuale in caso di recesso o di esclusione.

 

Art. 8 L’esercizio sociale va dall’1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Bilancio è predisposto in tempo utile dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro i termini statutari (30/4 dell’anno successivo).

 

Art. 9 E’ assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci .

 

Art . 10 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano . E’ convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri. L’Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della adunanza e della seconda convocazione. Inoltre l’assemblea può essere convocata dai soci ai sensi dell’art. 20 del C.C.

 

Art.11 L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 12 L’Assemblea straordinaria è richiesta per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione ed è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

 

Art. 13 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un socio nominato dall’Assemblea stessa che nomina il segretario.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati che restano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri : il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario , il Cassiere. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica.

 

Art 15 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato.

 

Art. 16 In caso di scioglimento, deliberato con le maggioranze di cui all’art. 12, il patrimonio netto residuo è destinato a fini di utilità sociale.

Art. 17 Pe quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti, ivi compresa la

L. Reg. n.10/45.